Libretto unico e registrazione telematica.
Le nuove regole per gestire gli impianti termici termici.

La partita dell’efficienza energetica giocata ediiìcio per edificio, casa per casa. La nuova normativa sulla gestione degli impianti termici chiama imprese e cittadini ad un ruolo centrale nel cammino per razionalizzare i consumi e ridurre le emissioni inquinanti.

In altre parole, l’impegno di tutti per il risparmio in bolletta e per la tutela dell’ambiente, ma non solo: il corretto esercizio dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento minimizza il rischio di scarichi nocivi, rendendo più sicuri e salubri gli ambienti in cui si‘vive.

È in funzione di questi obiettivi che le recenti regole nazionali e regionali hanno introdotto due obblighi: annotazione degli interventi di manutenzione in un nuovo tipo di libretto e schedatura delle apparecchiature in un apposito catasto on line, tutto tramite addetti abilitati.

Il nuovo libretto d’impatto

L’obbligo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 per effetto del decreto 20 giugno 2014 del Ministero Sviluppo Economico e della circolare 34304/2014 dell’Assessorato regionale all’Energia. Il decreto ministeriale del 20 giugno 2014 prevede l’obbligo di munirsi del nuovo libretto d’impianto unico al posto del vecchio, indipendentemente dalla potenza e dalla tecnologia utilizzata (quindi anche energie rinnovabili).

In questo libretto d’impianto la norma prevede che siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti termici,, nonché le loro caratteristiche tecniche, di sicurezza, di effîcienza e di salubrità.  

L’obbligo di compilazione è a carico di proprietari, inquilini e amministratori di condominio, ma è possibile attribuire la responsabilità a un operatore con adeguati requisiti professionali e organizzativi (lo stesso incaricato della manutenzione).
Il nuovo libretto può essere richiesto al manutentore ma può anche essere acquistato in cartoleria o scaricato dal portale del ministero www.sviluppoeconomico.gov.it .
Il DM 20 giugno 2014 per le normali caldaie domestiche rende obbligatorio anche il controllo ed il rapporto di eiiìcienza energetica che non è previsto per i normali condizionatori che solitamente sono sotto la soglia dei 12 kW di potenza.
Superata questa soglia, ma è il caso di grossi impianti di climatizzazione, anche per questi impianti diventa obbligatorio. La soglia per gli impianti di riscaldamento è invece di 10 kW.

Il rapporto di efficienza energetica deve essere compilato esclusivamente da un manutentore iscritto alla Camera di Commercio e che sia abilitato per tale attività e sia registrato al Catasto termico della Regione Siciliana come manutentore/installatore di impianti termici.

L’inventario on line

Il decreto 556 del 23 luglio 2014, emanato dal Dipartimento regionale dell’Energia in attuazione del Dpr 74/2013, ha introdotto in Sicilia l’obbligo di registrazione degli impianti termici in un catasto on line regionale (istituito col precedente decreto 71/2012) che si trova alla pagina web cite. energiasicilia. it, un adempimento da assolvere entro il 7 aprile 2015 per gli impianti già esistenti, entro 30 giorni dal montaggio per quelli di nuova installazione.
I titolari (proprietari oppure amministratori di condominio con sistemi centralizzati)devono eseguire la registrazione tramite installatori o manutentori regolarmente iscritti in un elenco dei soggetti abilitati, istituito contestualmente.
Pertanto, i tecnici e le strutture in possesso dei requisiti devono prima registrarsi con istanza formulata sul modello reperibile nel portale web, da inoltrare poi al dipartimento dell’Energia che, in caso di esito positivo, assegna un numero identificativo. Il mancato rispetto di queste indicazioni implica l’inosservanza del Dpr 74/2013.

Il dipartimento regionale può disporre controlli, anche a campione, e può richiedere documenti ai diretti interessati e agli enti competenti.

Installazione e Manutenzione

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